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Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità dell’Agenzia delle Entrate – aggiornamento Agosto 2020

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui riportiamo una copia in coda all’articolo.

Tra le recenti novità, richiamiamo l’attenzione su:

  1. Iva agevolata al 4 per cento, anche per l’acquisto di auto ibride ed elettriche (art. 53-bis del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019);
  2. detrazione Irpef del 19 per cento fino al limite di spesa di euro 1.000 euro – direttamente da parte del contribuente non vedente – per il mantenimento del proprio cane guida (art. 1, comma 27, legge n. 145/2018).
  3. aumento del limite di reddito personale a 4.000 euro lordi annuali affinché un figlio disabile di età non superiore a 24 anni possa essere considerato “fiscalmente a carico” ai fini fiscali.

Per la generalità dei familiari, a prescindere dalla disabilità, il limite di reddito personale per essere “fiscalmente a carico” resta fissato a 2.840,51 euro lordi annuali.

Per il raggiungimento di detto limite non si tiene conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

In proposito è opportuno ricordare che:

  • i soggetti con disabilità visiva destinatari di tali agevolazioni sono coloro che rientrano nella condizione medico-legale di cieco assoluto, cieco parziale e ipovedente grave (artt. 2, 3 e 4, legge n. 138/2001).

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con circolare n. 72 del 30 luglio 2001, nei termini che seguono: “Acquisito – nel merito – il determinante parere tecnico della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità, si ritiene che, per l’esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4). (…). Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento (…)”.

  • Per i non vedenti, l’assenza dello stato di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3, comma 3, non è condizione preclusiva alla fruizione delle agevolazioni per disabili, a cui si ha diritto sulla base del verbale di riconoscimento della cecità civile e dell’ipovedenza grave nei verbali d’invalidità civile (“(…) si ritiene valida la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente ai sensi degli articoli 2, 3, e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138”, come meglio dettagliato nei punti a seguire).
  • I verbali redatti dalle Commissioni INPS devono riportare, per i non vedenti, gli estremi di legge, così come semplificati dall’art. 4 del decreto legge n. 5 del 09/02/2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 35 del 04/04/2012 (“É invalido con capacità di deambulazione ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” per il contrassegno disabili e “É soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 50 della Legge 342/2000 e art. 6 della Legge 488/1999”) per le agevolazioni fiscali.
  • Per i vecchi verbali delle Commissioni ASL (o, ancora prima, delle Prefetture), tutt’ora validi ai sensi e per gli effetti di legge, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive, Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro, con parere del 24 luglio 2013, prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE. 0090997.25-07-2013-U confermava che è possibile “accedere alle agevolazioni fiscali presentando la certificazione della Commissione ASL di Prima Istanza, dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (cfr. anche circ. n. 72/E del 30/07/2001)”. Quindi, – concludeva l’Ente di riscossione, ricorrendo anche al principio del “buon senso” – “tenuto conto dell’orientamento espresso dai documenti di prassi sopra citati, si deve ritenere corretta la soluzione proposta dall’UICI in base alla quale i soggetti interessati possono accedere alle agevolazioni iva prevista per l’acquisto dei veicoli, presentando la certificazione della commissione asl di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente è riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138” .

Sul punto, al fine di rimuovere ogni incertezza interpretativa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuente, del 31 maggio 2019, n. 13/E, alle pagine 61 e 62, riporta testualmente che “per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave” e che per i verbali privi dei riferimenti normativi stabiliti dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge n. 35 del 2012 (“Semplificazione in materia di certificazioni”), “il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni”.

Differente è la circostanza in cui, invece, il verbale di una persona cieca assoluta, parziale o ipovedente grave riporti l’espresso diniego: L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5. In tal caso, sarà indispensabile che il contribuente non vedente si attivi al fine di promuovere presso il competente CML INPS, anche grazie all’intervento della nostra sezione territoriale, formale istanza di rettifica in autotutela (legge n. 241/1990 e INPS N. 275/2006), considerato che – diversamente dalla circostanza relativa all’assenza di alcun riferimento normativo – nel caso di diniego da parte della Commissione INPS, si palesa una manifesta valutazione medico-legale sulla fattispecie in esame, inevitabilmente foriera di problemi sul piano applicativo.

  • A norma della legge n. 114 del 2014, nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, nelle more della revisione, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ciò, quindi, anche dopo la data di scadenza del verbale (cfr., anche, la Circolare INPS n. 10 del 23 gennaio 2015).
  • Per fruire dell’aliquota ridotta per i sussidi tecnici e informatici, il contribuente non vedente è tenuto a consegnare al venditore, prima dell’acquisto e unitamente alla copia del verbale di cecità, specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico oculista in servizio presso struttura pubblica, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la disabilità visiva e il sussidio tecnico e informatico.

Sul punto, è in corso una proposta emendativa al Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020, secondo cui i verbali delle commissioni mediche riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità, senza che sia ancora necessaria la contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.

Per consultare e scaricare la guida completa dell’Agenzia delle Entrate clicca qui

NEWSLETTER SETTEMBRE 2020

SOMMARIO DELLE NOTIZIE:

  1. AGEVOLAZIONI FISCALI DISABILI: ECCO LA GUIDA AGGIORNATA CON TUTTI I BENEFICI 26 AGOSTO 2020;
  2. LEGGE 104, ECCO TUTTE LE NOVITÀ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEDICATE AI DISABILI;
  3. ELEZIONI 20-21 SETTEMBRE 2020:DIRITTO AL VOTO PER LE PERSONE CON DISABILITÀ;
  4. CESARE BARCA :ANZIANI PROTAGONISTI DELLA
    PROPRIA VITA;
  5. UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUI PERMESSI PER L’ASSISTENZA;
  6. MUSEO OMERO 5 SETTEMBRE 11 OTTOBRE 2020: FORMA E MATERIA, UN PERCORSO SCULTOREO A VILLA FERMANI CORRIDONIA (MACERATA);
  7. AREZZO 11 SETTEMBRE OTTAVIA PICCOLO E L’ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO INSIEME ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA;
  8. AREZZO: 13 SETTEMBRE “ANFITEATRO SOTTO LE STELLE”, TOSCA IN CONCERTO PER L’AUTISMO. LAURENZI: “TANTI PROGETTI DA SOSTENERE;
  9. 13 SETTEMBRE 2020 SECONDA EDIZIONE DI “IN VOLO SENZA BARRIERE”;
  10. AREZZO 15 SETTEMBRE “SUL FILO DELLE PAROLE”, UN READING CHIUDE L’ESTATE DELL’ANFITEATRO;
  11. SOGGIORNO ESTIVO CON CANI GUIDA” A MESSINA, 27 SETTEMBRE – 4 OTTOBRE 2020 IL CANE GUIDA, COMPAGNO DI VITA DA CONOSCERE E AUSILIO ALLA MOBI LITA”;
  12. ANNULLATO SOGGIORNO TERZA ETÀ “SOLE DI SETTEMBRE” 12 SETTEMBRE – 26 SETTEMBRE 2020;
  13. PROGRAMMA VISITE SENSORIALI SETTEMBRE 2020;
  14. VACANZE SETTEMBRE HOTEL BOLIVAR 2020 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
  15. NEW YORK: DISABILITÀ,UGUAGLIANZA E MUSEI;
  16. LA GESTIONE DOMICILIARE DI UN ANZIANO: I CONSIGLI PER RISPARMIARE;
  17. “LEGGI PER ME’’:BEN 9.000 VOCI AMICHE, PER LA CAMPAGNA “LEGGI PER ME”;
  18. NASCE QUARTOTEMPO SOCIAL FOOD: IL RISTORANTE INCLUSIVO DI CAMPI BISENZIO;

TECNONEWS:

  1. L’APP DI GOOGLE PER I NON VEDENTI AGGIUNGE SCANSIONI DI CIBO E DOCUMENTI;
  2. QR BLIND:UN’APPLICAZIONE RIVOLUZIONARIA, PER L’AUTONOMIA DELLE PERSONE NON VEDENTI;
  3. ASUS PRESENTA I PRIMI NOTEBOOK CON PROCESSORE INTEL CORE DI UNDICESIMA GENERAZIONE E UN INTEL EVO;
  4. IOS 14: QUALI SONO I DISPOSITIVI SUPPORTATI?;
  5. DATA DI RILASCIO IOS 14: QUANDO È PREVISTA L’USCITA DELL’AGGIORNAMENTO;
  6. AUMENTI IN VISTA PER LE LINEE FISSE DI TIM E LE SIM A CONSUMO DI WIND TRE;
  7. SMARTWATCH SALVACUORE, ORA PUÒ RICONOSCERE SUBITO UN INFARTO;
  8. AMAZON SFIDA APPLE E FITBIT, LANCIA IL BRACCIALE HALO;
  9. ECCO IL PRIMO SMARTPHONE CON FOTOCAMERA SOTTO AL DISPLAY;
  10. LG: LA MASCHERINA ELETTRICA A BATTERIA CHE PURIFICA L’ARIA;
  11. EMULE RISORGE DOPO DIECI ANNI: LA NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA ICONA DEGLI ANNI DUEMILA;
  12. COME CERCARE SU YOUTUBE;
  13. APPLE BREVETTA IL TOUCHPAD VIRTUALE;
  14. RICATTI SESSUALI VIA EMAI? ECCO COME AGIRE;
  15. ZOOM: OCCHIO AI FILE DI INSTALLAZIONE, DIFFONDONO MALWARE;
  16. LINEE GUIDA SULL’ACCESSIBILITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.

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CHIUSURA ESTIVA SEZIONE DI AREZZO

Comunichiamo a tutti i soci e utenti che la Sezione di Arezzo dell’UICI effettuerà la chiusura estiva da lunedì 10 agosto a venerdì 28 agosto compresi.

riapriremo regolarmente al pubblico lunedì 31 agosto con i regolari orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e nei giorni di martedì e venerdì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Segretaria e i volontari augurano a tutti voi buona estate!